Pubblicato nel B.U. 7 marzo 1989, n. 11.
(1) La liquidazione del contributo avviene a domanda del beneficiario previa dimostrazione dell'espletamento del periodo di specializzazione e/o di pratica. Ove detti periodi siano di durata superiore a 6 mesi, la liquidazione può avvenire anche in più soluzioni alla scadenza di ciascun semestre, previa presentazione di un attestato di frequenza.