Pubblicato nel B.U. del 21 giugno 1988, n. 27.
(1) In ogni serie di analisi, ma almeno una volta al giorno di lavoro, viene determinato un materiale di controllo con concentrazione o attività di analità note. I risultati di questi controlli sono da documentare in maniera adeguata e devono essere aggiornati giornalmente. I costi di questa forma di controllo vanno a carico dei singoli laboratori, qualora non esistano modalità diverse.