Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.
(1) Il diploma di ispettore d'igiene e dell'ambiente viene conferito agli allievi che abbiano superato positivamente gli esami in ciascuna delle materie previste dal precedente articolo 10, punto A), secondo le modalità individuate nel precedente articolo 15, ed abbiano svolto proficuamente il tirocinio pratico previsto dal punto B) del citato articolo 10. 6)
L'art. 17 è stato sostituito con il D.P.G.P. 6 agosto 1987, n. 10.