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In vigore al: 11/09/2012

f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 221)
Regolamento per la disciplina della formazione di ispettori d'igiene e dell'ambiente

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1)

Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.

Art. 15 (Ordinamento degli esami)

Esami nelle materie teoriche:

(1) Ogni materia oggetto di studio è materia d'esame. Il candidato sostiene un esame orale in ciascuna materia, innanzi ad un'apposita commissione.

(2) La commissione d'esame, nominata dalla Giunta provinciale è composta da:

  • a)  il direttore della scuola, con funzioni di presidente, o suo sostituto;
  • b)  i docenti delle materie oggetto d' esame;
  • c)  l' istruttore didattico;
  • d)  un rappresentante della ripartizione competente in materia di sanità, designato dall' assessore competente.

(3) Fanno inoltre parte della commissione - e non possono essere sostituiti - quei docenti che hanno insegnato le materie di volta in volta oggetto d'esame.

(4) Il segretario svolge le mansioni amministrative delle scuole e redige i verbali degli esami.

(5) La valutazione degli esami è espressa in decimi. Il candidato supera l'esame qualora consegua una votazione non inferiore a sei decimi.

(6) Ciascun esame, che sia stato valutato "insufficiente", può essere ripetuto entro non meno di un mese e non più di tre mesi.

(7) L'allievo che comunque consegua il giudizio di "insufficiente" in più di tre materie viene escluso con effetto immediato dall'ulteriore frequenza del corso.

(8) Una prova d'esame giudicata "insufficiente" può essere ripetuta solamente una volta. Un "insufficiente" anche solo in una materia agli esami di riparazione comporta pure l'esclusione immediata dal corso.

(9) Gli allievi che devono sostenere esami di riparazione, fino al momento degli stessi, devono in ogni caso frequentare tutte le rimanenti lezioni ed esercitazioni.

(10) Il giudizio viene di norma proposta da parte dell'esaminatore e deve essere accettato all'unanimità. In caso di divergenza d'opinioni, decide il presidente.

(11) In caso di assenza ingiustificata all'esame, lo stesso si considera svolto con il giudizio di "insufficiente". L'esame può essere ripetuto ancora una sola volta.

(12) Nel caso l'assenza all'esame venga giustificata, spetta alla commissione esaminatrice decidere se riammettere il candidato ad un nuovo esame, oppure rinviarlo all'esame di riparazione.

Esami nelle materie pratiche:

(13) A conclusione della formazione pratica ogni candidato sostiene quattro esami nei seguenti ambiti:

  • -  igiene degli alimenti;
  • -  igiene veterinaria;
  • -  rumore/aria;
  • -  terreno/acqua.

(14) Innanzi alla commissione ogni candidato deve prelevare un campione, prepararne correttamente l'invio al laboratorio, elaborare la relativa relazione ed illustrarne in un colloquio le conclusioni.

(15) La commissione esaminatrice è composta ai sensi del comma 2.

(16) Sono da applicarsi poi le ulteriori disposizioni previste sotto "esami nelle materie teoriche". 4)

4)

L'art. 15 è stato modificato dall'art. 10 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22, e dall'art. 2 del D.P.G.P. 25 luglio 1994, n. 35.

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