Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.
(1) Qualora dell'organizzazione del corso siano incaricati enti ed istituzioni, come previsto dal precedente articolo 3, l'Assessorato competente assume al completo il finanziamento.
(2) La regolamentazione di tale finanziamento avviene mediante convenzione per ogni corso.