Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.
(1) La Commissione esaminatrice agli esami di diploma è composta come segue:
(2) La commissione viene nominata con deliberazione della Giunta provinciale.
(3) I compiti di segretario della commissione vengono svolti da un funzionario dell'ufficio provinciale competente.