Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.
(1) Ai sensi del punto 9.3.1. dell'allegato 1 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, ("Piano sanitario provinciale 1983 - 1985") la Giunta provinciale può affidare l'organizzazione e l'effettuazione dei corsi ad enti ed istituti dotati di adeguate strutture.
(2) Nel caso la formazione di ostetriche venga affidata ad uno di tali istituti, lo stesso è tenuto ad adeguarsi alle norme previste nel presente regolamento.