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In vigore al: 11/09/2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 agosto 1984, n. 201)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, relativo alla disciplina dell'educazione permanente

1)

Pubblicato nel B.U. 6 novembre 1984, n. 53.

Art. 1 (Interventi di educazione permanente)

(1) Sono considerati interventi di educazione permanente i processi formativi i cui contenuti sono determinati dai compiti di cui all'articolo 1 della L.P. n. 41/1983. Le attività di educazione permanente devono essere programmate, secondo principi didattici e metodologici che tengano in particolare considerazione gli atteggiamenti di apprendimento degli adulti, da collaboratori pedagogici idonei e attuate da questi ovvero da docenti qualificati.

(2) Fra le attività di educazione permanente rientrano anche tutte le attività tese al recupero dei diversi gradi di istruzione scolastica, come pure i cosiddetti corsi di "150 ore" attuati mediante congedo di studio, purché non siano attuati dallo Stato.

Art. 2 (Attività non rientranti nell'ambito dell'educazione permanente)

(1) Non sono considerate attività di educazione permanente le consulenze individualizzate, manifestazioni di carattere sportivo, sedute, riunioni ovvero manifestazioni associative. Sono invece considerate quali attività di educazione permanente le manifestazioni educative indipendenti svolte in seno a riunioni.

(2) Non rientrano nell'ambito dell'educazione permanente, se non comprendenti attività educative della durata minima di un'ora di educazione permanente, le seguenti attività:

  • a)  visite a concerti, teatri, cinema ed esposizioni artistiche;
  • b)  visite a monumenti, musei, aziende e simili istituzioni;
  • c)  visite guidate in località circoscritte con carattere di studio, viaggi e gite di istruzione.

Art. 3 (Attività attuate in forma di cooperazione)

(1) Per le attività di educazione permanente attuate in forma di cooperazione, le rispettive agenzie educative promotrici concordano tra loro la quota percentuale del rispettivo monte-ore e riportano la stessa in sede di dichiarazione statistica.

Art. 4 (Ore di educazione permanente)

(1) L'unità temporale per le attività di educazione permanente è fissata in un minimo di 45 minuti. Tale unità temporale è la base per il calcolo della durata di ogni attività.

(2) Sono riconosciute unità temporali di educazione permanente valide ai fini del presente articolo quelle a cui partecipano almeno 8 persone.

(3) Nel caso di escursioni, viaggi di istruzione, visite a musei e simili ai sensi dell'articolo 2, può essere computata la sola durata in cui hanno effettivamente luogo attività di lezione o manifestazioni educative. Ai fini di cui sopra non vengono considerati i pernottamenti, i tempi di viaggio, le pause ricreative e simili. Possono essere computate fino ad un massimo di quattro ore di educazione permanente al giorno. Nel caso di visite a teatri, concerti e cinema può essere computata la sola durata per le attività educative preliminari o successive alla manifestazione.

Art. 5 (Giornate di frequenza)

(1) Sono centri residenziali di educazione permanente, ai sensi dell'articolo 6, Il comma, lettera a), della L.P. n. 41/1983, le agenzie educative che per almeno il 60% delle proprie attività offrono ai partecipanti il vitto e l'alloggio presso la propria sede.

(2) Sono considerate giornate di frequenza, ovvero mezze giornate di frequenza ai sensi dell'articolo 6, Il comma, lettera a), e dell'articolo 10, Il comma, della L.P. n. 41/1983, quelle riferite ad una persona che prenda parte ad attività educative della durata minima rispettivamente di 6 ovvero di 4 ore in un centro residenziale.

(3) Manifestazioni di durata inferiore alle 4 ore, e quelle attuate al di fuori della propria sede, sono riconosciute per il solo computo delle ore di educazione permanente.

Art. 6 (Personale)

(1) Il posto ricoperto da addetto amministrativo finanziato dall'Amministrazione provinciale ai sensi dell'articolo 6, Il comma, lettera a), e dell'articolo 10, Il comma, della L.P. n. 41/1983, può essere ricoperto anche da 2 unità di personale impiegate a mezza giornata.

(2) Nella domanda per il finanziamento del collaboratore pedagogico l'agenzia di educazione permanente deve dimostrare, nelle opportune forme, che la persona interessata presenta le necessarie garanzie per l'espletamento delle proprie funzioni. Il profilo professionale del collaboratore pedagogico è descritto nell'allegato A.

(3) L'inquadramento del personale sulla base del contratto collettivo deve corrispondere ai rispettivi profili professionali.

(4) Le unità di personale devono risultare regolarmente assunte dall'agenzia di educazione permanente.

Art. 7 (Comitati per l'educazione permanente a livello comunale)

(1) È consentita la costituzione di più comitati nello stesso comune soltanto qualora il territorio del comune interessato sia suddiviso in frazioni o quartieri. Per ogni frazione o quartiere può essere costituito un solo comitato.

(2) Le assegnazioni annuali di fondi in favore dei comuni - ai sensi dell'articolo 13, della L.P, n. 41/ 1983 - vengono disposte non appena le Amministrazioni comunali hanno comunicato al competente ufficio per l'educazione permanente la costituzione di uno o più comitati comunali per l'educazione permanente nel proprio comune. Le Amministrazioni comunali inviano contestualmente una copia del relativo statuto, del programma di attività nonché l'entità esatta degli abitanti di ciascun gruppo linguistico.

(3) I comuni assegnano immediatamente ai comitati - previa presentazione da parte di questi del programma annuale di educazione permanente - i fondi assegnati a questo scopo da parte della Provincia. Nel primo anno di funzionamento di un comitato comunale, la quota pro capite di finanziamento è computata in base al numero dei mesi completi di effettivo funzionamento.

(4) La relazione sull'impiego dei fondi assegnati nell'anno precedente, deve pervenire al competente ufficio per l'educazione permanente entro il 31 gennaio di ogni anno. Detta relazione è redatta dal comitato comunale per l'educazione permanente e inviata al competente ufficio previa attestazione di regolarità da parte del comune. Le quote di contributo non utilizzate vengono detratte dal contributo dell'anno successivo. I comitati comunali che per la durata di due anni non svolgono alcuna attività vengono considerati inesistenti. In questo caso, entro 6 mesi dall'accertamento di inattività effettuato dal competente ufficio per l'educazione permanente, i fondi non utilizzati vengono restituiti all'Amministrazione provinciale.

(5) I comitati comunali sono organizzati secondo l'allegato statuto-tipo (allegato B).

Art. 8 (Termine per la presentazione delle domande di finanziamento)

(1) Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento ai sensi dell'articolo 14, I comma, della L.P. n. 41/1983 è fissato con il 31 gennaio di ogni anno. Le domande possono venir inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro tale data e farà fede il timbro postale.

(2) Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per le domande di finanziamento delle attività di educazione permanente ai sensi dell'articolo 15 della L.P. n. 41/1983.

Art. 9 (Statistica)

(1) I competenti uffici per l'educazione permanente conducono una statistica sulle attività di educazione permanente sulla base delle singole manifestazioni. Ogni manifestazione viene registrata mediante il foglio di rilevamento elaborato dal competente ufficio per l'educazione permanente.

(2) Il foglio di rilevamento viene compilato dall'agenzia educativa promotrice delle attività e inviato al competente ufficio per l'educazione permanente. Entro il 31 gennaio di ogni anno i fogli di rilevamento per l'anno precedente devono im prorogabilmente pervenire all'ufficio competente.

(3) Manifestazioni che si dispiegano in 2 diversi anni solari vengono registrate - per quanto attiene l'attività fino ad allora svolta - alla data del 31 dicembre.

Art. 10 (Integrazione del D.P.G.P. 17 novembre 1977, n. 54)

(1) Gli enti proprietari degli edifici o degli impianti scolastici, mediante motivata autorizzazione del competente assessore provinciale ovvero della rispettiva Giunta comunale, possono esonerare, ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della L.P. 3 agosto 1977, n. 26, le agenzie di educazione permanente di cui all'articolo 6 della L.P. n. 41/1983 che utilizzano per la propria attività gli edifici o gli impianti stessi, dal pagamento dei rimborsi forfettari per le spese di illuminazione, riscaldamento, pulizia, vigilanza e custodia.

Allegato A

Profilo professionale dei collaboratori pedagogici

Il collaboratore pedagogico presta la propria attività a tempo pieno presso istituzioni che abbiano un volume di attività educativa tanto ampio da presupporre costanti attività di programmazione, animazione, coordinamento e vigilanza su un cospicuo gruppo di direttori di corso e di docenti.

1. compiti

  • a)  compiti direttivi
    • -  definizione dei criteri orientativi fondamentali dell' agenzia di educazione permanente (Agenzia-EP)
    • -  strutturazione e gestione dell' Agenzia-EP
    • -  direzione del personale
    • -  rappresentanza presso organi e istituzioni interni ed esterni
    • -  rapporti con altre Agenzie-EP;
  • b)  compiti pedagogici
    • -  studio e valutazione di bibliografia specifica
    • -  ricerca di mercato in forma di rapporti interlocutori, sondaggi, analisi
    • -  programmazione e redazione del programma annuale
    • -  elaborazione di progetti pedagogici e organizzativi per i diversi settori educativi
    • -  formazione e aggiornamento dei relatori e dei collaboratori organizzativi
    • -  elaborazione di sussidi per l' insegnamento e l'apprendimento
    • -  controllo sullo svolgimento e sui risultati degli interventi educativi
    • -  attività di pubblicazione, propaganda e informazione
    • -  consulenza e rapporti con i collaboratori e con gli interessati agli interventi educativi
    • -  attività propria di insegnamento e direzione di manifestazioni educative;
  • c)  compiti amministrativi
    • -  elaborazione delle previsioni di spesa, delle relazioni contabili, di bilancio
    • -  elaborazione di piani sulle necessità finanziarie, sul personale, sull' organizzazione e sui locali
    • -  predisposizione degli atti necessari agli organi sovra- e coordinati
    • -  fissazione di compensi e rimborsi
    • -  procacciamento di fonti di finanziamento
    • -  strutturazione e controllo di una biblioteca specializzata, di un archivio di sussidi didattici e della documentazione;

2. prerogative per l'inquadramento

Diploma di laurea o esperienza pluriennale nel settore dell'educazione permanente e propria attività di insegnamento. È auspicata la disponibilità all'aggiornamento personale e costante nel proprio settore di attività. Costituiscono altresì prerogativa essenziale l'elasticità intellettuale, l'ampiezza di vedute, lo spirito di iniziativa e la creatività come pure la disponibilità alla cooperazione e all'assunzione di responsabilità.

Profilo professionale degli addetti amministrativi

1. compiti

  • a)  compiti di segreteria
    • -  svolgimento del servizio d' ufficio
    • -  contabilità e bilancio
    • -  scritturazione di ogni genere;
  • b)  organizzazione
    • -  attività preliminari, di svolgimento e conclusive relativamente alle manifestazioni educative
    • -  attività manuali dell' elaborazione di mezzi per l'insegnamento e l'apprendimento, e amministrazione dei medesimi
    • -  cura della biblioteca specialistica
    • -  elaborazione e cura dei mezzi di propaganda e del materiale informativo
    • -  conduzione della statistica
    • -  stesura di rapporti e conduzione del protocollo
    • -  collaborazione nell' espletamento dei compiti del collaboratore pedagogico;

2. prerogative per l'inquadramento

Licenza di scuola media inferiore, capacità organizzative e interesse al settore dell'educazione permanente.

Allegato B

STATUTO DELL'AGENZIA
DI EDUCAZIONE PERMANENTE ................................
(fac simile)

Art. 1 (Istituzione, intitolazione, finalità)

Il Comitato per l'educazione permanente (Comune[i], frazione[i] o/e quartiere[i] è costituito in comunità di lavoro con la finalità di promuovere e coordinare le attività di educazione permanente nel proprio bacino naturale di utenza.

Nell'intento di favorire un'offerta costante e sistematica di opportunità di educazione permanente, il Comitato suddetto sostiene in forma sussidiaria le attività educative realizzate nel proprio bacino naturale di utenza.

Art. 2 (Costituzione del Comitato per l'educazione permanente)

Il Comitato per l'educazione permanente è costituito da:

  • a)  un rappresentante di ciascuna agenzia di educazione permanente come pure delle altre agenzie educative ovvero delle altre associazioni locali interessate (solo uno per associazione nel proprio bacino naturale di utenza);
  • b)  un rappresentante delle scuole presenti nel bacino naturale di utenza;
  • c)  un rappresentante delle biblioteche presenti nel bacino naturale di utenza;
  • d)  un rappresentante del Consiglio comunale (nel caso di comitati intercomunali è riservato un posto ad un rappresentante di ciascun Comune interessato);
  • e)  fino a 2 membri cooptati.

Art. 3 (Compiti)

Il Comitato per l'educazione permanente deve rispettare i compiti previsti all'articolo 7, III comma, della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e precisamente:

  • a)  accertare le esigenze di educazione permanente nel territorio di competenza;
  • b)  coordinare le iniziative formative nel territorio di competenza;
  • c)  soddisfare le esigenze di educazione permanente in collaborazione con le istituzioni competenti;
  • d)  concordare i periodi di svolgimento delle attività di educazione permanente con i periodi di attività delle associazioni presenti nel territorio di competenza.

Art. 4 (Compiti particolari)

(1) Elaborazione di un programma annuale di tutte le attività educative sul proprio territorio. (A questo proposito, l'offerta di opportunità educative non dovrà essere inferiore alle 50 ore di educazione permanente per ogni anno e per ogni 1000 abitanti);

(2) Cooperazione nella programmazione e nel reperimento di locali, attrezzature tecniche, mezzi organizzativi e finanziari destinati alle attività educative sul proprio territorio;

(3) istituzione di collegamenti con istituzioni educative sul piano distrettuale (p. es. centri residenziali di educazione permanente) e con agenzie di educazione permanente sul piano provinciale;

(4) elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo come pure distribuzione dei mezzi disponibili sulla base di un coefficiente concordato.

Art. 5 (Organi)

Sono organi del Comitato di educazione permanente:

  • a)  l' assemblea plenaria;
  • b)  la giunta esecutiva;
  • c)  il responsabile pedagogico ovvero il presidente; Il periodo di attività della giunta esecutiva e del responsabile pedagogico ha la durata di 3-5 anni.

Art. 6 (L'assemblea plenaria)

L'assemblea plenaria è costituita dalle persone elencate all'articolo 2). Si riunisce almeno una volta all'anno e ha i compiti di:

  • a)  stabilire i periodi di svolgimento delle attività ai sensi dell' articolo 3, lettera d);
  • b)  approvare la relazione sul conto consuntivo.

Art. 7 (La giunta esecutiva)

La giunta esecutiva è costituita da un massimo di 5 membri scelti dall'assemblea plenaria. Essa può cooptare fino a due ulteriori membri.

La giunta esecutiva può nominare un responsabile pedagogico che la presiede e che rappresenta il Comitato di educazione permanente verso l'esterno. Nel caso di mancata nomina del responsabile pedagogico, la giunta esecutiva affida ad un proprio membro la gestione dell'ordinaria amministrazione e la rappresentanza del Comitato di educazione permanente verso l'esterno.

La giunta esecutiva ha potere deliberante in tutte le materie non espressamente riservate all'assemblea plenaria.

Art. 8 (Il responsabile pedagogico)

Il responsabile pedagogico tratta gli affari del Comitato di educazione permanente e collabora dell'attuazione delle attività educative delle istituzioni associate.

Allo scopo di consentire un'esplicazione ottimale dei suoi compiti, il responsabile pedagogico partecipa alle corrispondenti manifestazioni di aggiornamento del competente ufficio per l'educazione permanente e delle agenzie di educazione permanente. La nomina del responsabile pedagogico viene comunicata al competente ufficio per l'educazione permanente.

Art. 9 (Finanziamento)

Per l'espletamento delle proprie attività, al responsabile pedagogico può essere corrisposto un adeguato compenso. Il compenso consiste in un importo forfettario, che viene annualmente fissato dalla giunta esecutiva. Ai rimanenti membri della giunta esecutiva non viene corrisposto alcun compenso.

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