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In vigore al: 11/09/2012

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 aprile 1982, n. 91)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente "Svolgimento dell'esame di fine apprendistato risp. lavorante artigiano"

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1)

Pubblicato nel B.U. 1° giugno 1982, n. 25.

Art. 2

(1) La domanda di ammissione all'esame di fine apprendistato è presentata alla direzione della scuola professionale competente non oltre il 30° giorno antecedente l'inizio dell'esame.

(2) La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità del richiedente, della sua professione nonché una dichiarazione del datore di lavoro circa la data del termine del periodo di apprendistato.

(3) I candidati di cui all'articolo 15, 3° comma della L.P. 17 novembre 1981, n. 30 - in seguito chiamata semplicemente legge - devono corredare la domanda dei seguenti documenti:

  • a)  certificato di nascita,
  • b)  copia autentica del libretto di lavoro oppure dichiarazione del datore di lavoro attestanti la esperienza professionale richiesta,
  • c)  attestato circa esito positivo dell' esame sostenuto sulle materie dell'ultima classe della scuola professionale,

(4) I candidati di cui all'articolo 15, 4° comma della legge devono corredare la domanda dei seguenti documenti:

  • a)  licenza del corso di addestramento professionale,
  • b)  copia autentica del libretto di lavoro oppure dichiarazione del datore di lavoro attestanti la esperienza professionale richiesta.

(5) I candidati di cui all'articolo 15, 5° comma della legge devono corredare la domanda dei seguenti documenti:

  • a)  diploma di fine apprendistato conseguito in precedenza oppure copia autenticata della stessa,
  • b)  copia autenticata del libretto di lavoro oppure dichiarazione del datore di lavoro attestanti la esperienza professionale richiesta.

(6) Qualora uno dei documenti di cui ai precedenti commi si trovi già in possesso della direzione della scuola professionale, questo non deve essere riprodotto.

(7) Il direttore esamina le domande ed informa i candidati tempestivamente ed in forma adeguata sull'ammissione risp. non-ammissione.