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In vigore al: 11/09/2012

b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 dicembre 1982, n. 211)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10, "Istituzione dei consultori familiari"

1)

Pubblicato nel B.U. 22 febbraio 1983, n. 9.

Art. 1 (Struttura edilizia dei consultori)

(1) I consultori familiari devono disporre almeno dei seguenti locali:

  • a)  una stanza d' attesa;
  • b)  una stanza per colloqui;
  • c)  un ambulatorio medico autorizzato ai sensi di legge;
  • d)  servizi igienici.

(2) Con l'autorizzazione dell'assessore provinciale competente il consultorio può essere privo della stanza per visite mediche. In tale caso il responsabile del consultorio deve precisare dove queste ultime, se necessario, vengono effettuate.

(3) I suddetti locali devono essere adibiti esclusivamente alle attività del consultorio familiare.

(4) I consultori indicati al primo comma possono disporre anche di servizi periferici ed in tal caso i locali non devono necessariamente essere adibiti per la sola attività del consultorio familiare, rimanendo, tuttavia, disponibili esclusivamente per la suddetta attività nelle ore fissate per le consultazioni.

Art. 2 (Segreto d'ufficio e professionale)

(1) Allo scopo di assicurare il segreto d'ufficio e professionale le cartelle degli utenti ed ogni altro documento personale devono essere scrupolosamente custoditi in appositi schedari o armadi chiusi a chiave.

(2) Ai suddetti schedari o armadi possono accedere solo i componenti l' équipe del consultorio.

Art. 3 (Prescrizioni mediche e farmaceutiche)

(1) Le prescrizioni delle specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico nazionale nonché i galenici magistrali ed officinali, vengono effettuate dai medici dei consultori sui moduli unici in uso nella Provincia di Bolzano al Servizio sanitario. Queste prescrizioni vengono ritirate dall'utente in qualsiasi farmacia aperta regolarmente al pubblico nel territorio provinciale, rispettando le norme in vigore per la distribuzione del farmaco.

(2) Le specialità medicinali non previste dal prontuario terapeutico nazionale e ritenute insostituibili dal medico, i mezzi anticoncezionali tipo diaframma e spirale, gli spermicidi liquidi e solidi, vengono prescritti dai medici dei consultori sui moduli unici in uso nella Provincia di Bolzano al Servizio sanitario, adeguatamente evidenziati. Queste prescrizioni vengono ritirate in qualsiasi farmacia regolarmente aperta al pubblico nel territorio provinciale in base ad una convenzione all'uopo stipulata fra la Provincia autonoma di Bolzano e le organizzazioni delle farmacie della Provincia.

(3) Non è consentita la distribuzione diretta nei consultori dei medicinali e dei mezzi anticoncezionali di cui ai due precedenti commi.

Art. 4 (Applicazione di mezzi anticoncezionali)

(1) L'applicazione della spirale nei consultori deve essere effettuata solo da medici specializzati in ostetricia e ginecologia.

(2) L'insegnamento dell'applicazione del diaframma può essere impartito anche dall'ostetrica.

Art. 5 (Frequenza di corsi, seminari o altre iniziative specifiche non organizzate direttamente dalla Provincia)

(1) La partecipazione degli operatori dei consultori a corsi, seminari di studio e altre iniziative specifiche non organizzate direttamente dalla Provincia o dai consultori nell'ambito dei loro bilanci viene favorita dalla Giunta provinciale.

(2) I corsi ai quali gli operatori dei consultori familiari partecipano si distinguono in:

  • a)  corsi di formazione;
  • b)  corsi di aggiornamento (congressi, seminari e convegni su specifici temi).

Gli operatori dei consultori familiari che partecipano ai corsi di formazione possono richiedere alla Provincia autonoma, attraverso il proprio consultorio, l'ottenimento del rimborso delle spese di viaggio, delle eventuali quote di partecipazione e delle spese di vitto ed alloggio derivanti dalla iscrizione e partecipazione ai corsi di formazione. La domanda va corredata di idonee notizie e documentazioni (durata del corso, termine di scadenza per l'iscrizione, località, tema trattato, operatore o operatori interessati, struttura organizzatrice, costo ecc.). La Provincia può autorizzare la frequenza al corso, assumendosi direttamente tutte le spese e corrispondendo ai partecipanti il trattamento di missione e le indennità di viaggio previsti per i dipendenti provinciali. Possono essere ammessi a questo beneficio gli operatori che abbiano un rapporto continuativo di lavoro subordinato o di consulenza. L'autorizzazione viene disposta mediante un decreto dell'assessore competente, su parere del Comitato provinciale per i consultori familiari, espresso in tempo utile per l'iscrizione al corso in questione. Per quanto attiene la frequenza ai convegni, congressi e seminari di aggiornamento e simili da parte degli operatori di consultori familiari, questa può essere disposta nell'ambito del bilancio di previsione di ciascun consultorio e rientrare nel finanziamento di cui all'articolo 22, norme integrative, Piano Sanitario 1983 - 1985. 2)

(3) La partecipazione ai corsi, seminari od altre iniziative, deve essere documentata dalla dichiarazione di frequenza rilasciata dall'organo organizzatore.

(4) La data di inizio dei corsi di preparazione ed aggiornamento organizzati direttamente dalla Provincia e la cui frequenza è obbligatoria per i singoli operatori di consultori, deve essere comunicata almeno sei mesi prima. Detti corsi non possono superare la durata di sei giorni.

2)

Comma sostituito dal D.P.G.P. 6 settembre 1985, n. 15.

Art. 6 (Schema tipo di convenzione)

  • -  Il Comune di   
  • -  Il Consorzio dei Comuni di   
  • -  La Comunità di valle di   
    nella persona del suo legale rappresentante  
    in esecuzione della deliberazione n.....del  
    e l'Associazione  
    che gestisce il consultorio familiare  
    rappresentato dal suo Presidente  
  • -  Vista la legge 29 luglio 1975, n. 405, "Istituzione dei consultori familiari";
  • -  Vista la legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10, "Istituzione dei consultori familiari" in Provincia di Bolzano;
  • -  Visto in particolare l' articolo 7 della legge provinciale sopra citata e ritenuto opportuno assicurare il servizio avvalendosi di consultori privati;
  • -  accertato che l' Associazione  
    ha ottenuto la dichiarazione di idoneità da parte della Giunta provinciale a norma dell'articolo 6 della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10, per la istituzione e la gestione di consultori familiari e che pertanto rientra fra quelli abilitati a prestare servizio anche per i comuni, i consorzi dei comuni e la comunità di valle.

STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE

Art. 1

Il consultorio familiare ha la sua sede in  
e svolge il servizio con il seguente orario  
si impegna a svolgere nel Comune di  
nei locali  
che dispongono delle caratteristiche previste dall'art. 1
del regolamento di esecuzione della L.P. n. 10/1979
col seguente orario  

Art. 2

Per svolgere la sua attività il consultorio familiare si avvale del personale indicato nell'articolo 3 della legge provinciale n. 10/1979 e di seguito elencato:(qualifica, cognome, nome) Qualunque cambiamento delle persone suddette deve essere comunicato entro 30 giorni alla controparte ed alla Provincia autonoma - Assessorato alle attività sociali e sanità.

Art. 3

Il comune, il consorzio dei comuni, la comunità di valle interverrà nelle spese del consultorio familiare con una quota fissa pro abitante.

Verrà attribuito inoltre al consultorio il rimborso delle spese vive sostenute per l'apertura di un recapito del consultorio nella località, se già non esiste e le spese di viaggio e di trasporto del personale che presta servizio presso detto recapito.

Art. 4

Il comune, il consorzio dei comuni, la comunità di valle, potranno chiedere di prendere visione della documentazione trasmessa alla Provincia in base all'articolo 5 lettere a, b, c e d.

Potranno inoltre chiedere in ogni momento all'associazione una relazione scritta sull'attività svolta dal suo consultorio.

Art. 5

La convenzione ha la durata di un anno, rinnovabile tacitamente di anno in anno e disdettabile entro il 31 ottobre di ogni anno fino alla durata massima prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

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