Pubblicato nel B.U. 22 febbraio 1983, n. 9.
(1) I consultori familiari devono disporre almeno dei seguenti locali:
(2) Con l'autorizzazione dell'assessore provinciale competente il consultorio può essere privo della stanza per visite mediche. In tale caso il responsabile del consultorio deve precisare dove queste ultime, se necessario, vengono effettuate.
(3) I suddetti locali devono essere adibiti esclusivamente alle attività del consultorio familiare.
(4) I consultori indicati al primo comma possono disporre anche di servizi periferici ed in tal caso i locali non devono necessariamente essere adibiti per la sola attività del consultorio familiare, rimanendo, tuttavia, disponibili esclusivamente per la suddetta attività nelle ore fissate per le consultazioni.