In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 agosto 1982, n. 161)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6: Ordinamento delle piste da sci

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel Supplemento ordinario al B.U. 5 ottobre 1982, n. 46.

Art. 2 (Segnaletica e suddivisione dei gradi di difficoltà)

(1) Di massima la segnaletica delle piste da sci e degli itinerari sciistici devono consentire allo sciatore di individuare il tracciato della pista senza difficoltà anche in condizioni di cattiva visibilità. Ove situazioni particolari lo richiedano si dovrà provvedere alla delimitazione laterale delle piste. Ciò vale anche quando si è in presenza di strettoie, sbarramenti, diramazioni, oppure in situazioni di pericolo di caduta.

  • a)  Le piste vengono segnate e suddivise secondo il loro grado di difficoltà come segue:
    • 1)  piste facili (segnate in blu): la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 25%, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate.
    • 2)  piste di media difficoltà (segnate in rosso): la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 40%, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate.
    • 3)  piste difficili (segnate in nero): la loro pendenza supera i valori massimi delle "piste rosse".
  • b)  Gli itinerari sciistici vengono segnati in arancione e non vengono suddivisi secondo gradi di difficoltà. Le piste di trasferimento (Skiwege) non devono superare di norma una pendenza del 10%, ad eccezione di brevi tratti.

(2) La segnaletica del grado di difficoltà all'inizio della pista nonché in prossimità di incroci e diramazioni deve avvenire con la segnaletica prevista dalla vigente normativa UNI. Nel restante tracciato possono essere usati anche altri segnali, dichiarati idonei dall'ufficio provinciale competente per le piste da sci.

(3) I segnali di obbligo, divieto, pericolo e informazione sono quelli previsti dalla vigente normativa UNI.

(4) La sostituzione di marcatura e segnaletica non conforme alle disposizioni del presente articolo deve avvenire entro la data del 31 dicembre 1982.

(5) L'ufficio provinciale competente per le piste da sci può inoltre disporre che nell'ambito delle stazioni di entrata e/o uscita degli impianti di risalita venga collocata in maniera ben visibile una tabella d'orientamento con l'indicazione delle piste servite dall'impianto, della loro denominazione e del grado di difficoltà. La tabella deve indicare inoltre se le piste sono aperte o chiuse nonché l'ora in cui viene effettuato l'ultimo controllo del servizio piste.

(6) Ove necessario l'ufficio provinciale competente per le piste da sci può disporre la collocazione di indicatori direzionali nonché la rimozione di segnaletica contraddittoria. 3)

3)

L'art. 2 è stato modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 30 novembre 2000, n. 46.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionA Tempo libero
ActionActionB Sport
ActionActiona) Legge provinciale 9 agosto 1977, n. 32
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 agosto 1982, n. 16
ActionActionArt. 1 (Caratteristiche tecniche e classificazione)
ActionActionArt. 2 (Segnaletica e suddivisione dei gradi di difficoltà)
ActionActionArt. 3 (Documentazione)
ActionActionArt. 4 (Individuazione del vincolo urbanistico)
ActionActionArt. 5 (Manutenzione e sorveglianza delle piste)
ActionActionArt. 6 (Servizio soccorso)
ActionActionc) Legge provinciale 25 novembre 1987, n. 29
ActionActiond) Legge provinciale 17 agosto 1989, n. 5
ActionActione) Legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19
ActionActionf) Legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3
ActionActiong) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 novembre 1994, n. 55
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 febbraio 2001, n. 4
ActionActioni) Legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5 
ActionActionj) Legge provinciale 23 novembre 2010 , n. 14
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico