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In vigore al: 11/09/2012

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1981, n. 261)
Regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi provinciali del 2 aprile 1962, n. 4, del 25 novembre 1978, n. 52, del 3 gennaio 1978, n. 1, e del 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche
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1)

pubblicato nel Suppl.Ord. al B.U. 18 agosto 1981, N. 41

Art. 19 (Albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio)

(1) L'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio è costituito da due sezioni:

  • a)  urbanistica
  • b)  tutela del paesaggio.

(2) L'iscrizione in una o entrambe le sezioni dell'albo avviene su richiesta motivata; i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

  • a)  iscrizione all' albo degli architetti, degli ingegneri o dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Bolzano oppure conseguimento della laurea in urbanistica, per tutti da almeno 5 anni;
  • b)  dimostrazione, sulla base di lavori eseguiti, dello svolgimento di una qualificata attività professionale di pianificazione in campo urbanistico ed architettonico rispettivamente di ecologia paesaggistica ed ambientale;
  • c)  dimostrazione di conoscenza adeguata della legislazione specifica, soprattutto nei settori dell' urbanistica, della tutela del paesaggio e dell'ambiente, verificabile previo apposito colloquio.

(3) Nella sezione urbanistica rispettivamente tutela del paesaggio possono inoltre essere iscritti laureati in altre discipline, i quali non possiedono i requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma ma dimostrano, con titoli e referenze, di svolgere un'attività professionale specifica da almeno 5 anni e/oppure di avere particolari conoscenze in campo urbanistico e dell'architettura o rispettivamente nei settori della tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio. Inoltre possono essere iscritti nella sezione urbanistica collaboratori tecnici e tecnici edili che dimostrano di avere svolto nella ripartizione urbanistica dell'amministrazione provinciale un'attività specifica continuativa da almeno dieci anni. Comunque devono essere soddisfatti i requisiti di cui alla lettera c) del comma 2.

(4) La commissione esaminatrice attesta che il/la richiedente possiede una sufficiente esperienza professionale e competenza nel settore.

(5) La commissione esegue periodicamente dei controlli volti a verificare la permanenza dei requisiti professionali e delle conoscenze tecniche necessarie da parte degli esperti iscritti all'albo. In caso di esito negativo può adottare i provvedimenti di sospensione e di cancellazione dall'albo. 5)

5)

l'art. 19 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 25 settembre 1996, n. 34

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