(1) Sui servizi speciali di trasporto organizzati ai sensi del precedente articolo, deve essere garantita la presenza di un assistente, fatte salve speciali deroghe motivate da parte dell'unità funzionale provinciale del Servizio, di intesa con la ditta di trasporto.
(2) Qualora del servizio di trasporto fruiscano alunni di diversi gruppi linguistici, l'Amministrazione sceglie di preferenza l'assistente accompagnatore già in servizio che conosce ambedue le lingue.
(3) Qualora l'assistente accompagnatore non possa venire utilmente impiegato in attività scolastiche, l'Amministrazione provinciale può incaricare appositi assistenti accompagnatori, a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65.
(4) Nelle scuole ove prestino servizio assistenti preposti anche al servizio di accompagnamento, il numero del personale previsto in base ai criteri di cui al precedente articolo 13, può essere aumentato di un'unità per necessità accertate dal Servizio.
(5) Il contingente annuale di personale di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, può venire aumentato del 10% per supplire il personale assistente che si assenta improvvisamente e per breve durata. Tale aumento è previsto nel piano degli interventi approvato dalla Giunta provinciale.
(6) Sui servizi di trasporto individualizzati, istituiti ai sensi del sesto comma del precedente articolo 15, si può prescindere dall'accompagnamento, purché tale possibilità sia avvalorata dall'unità funzionale comprensoriale del Servizio. Su detti servizi l'accompagnamento viene espletato da personale assistente solo nel caso in cui i legali rappresentanti dell'alunno minorato dimostrino di essere impossibilitati a provvedervi direttamente.