(1) È assegnata una unità di personale assistente, con i compiti di cui al successivo articolo 17, ogni sei alunni minorati inseriti nelle diverse classi di un plesso di una scuola di istruzione elementare o di una sede o di una sezione staccata di istruzione secondaria.
(2) Nel caso in cui l'unità funzionale di zona del Servizio, tenuto conto dei criteri fissati dell'unità funzionale provinciale e di intesa con il direttore o preside interessato, ravvisi la necessità di particolari forme di intervento, il rapporto viene elevato ad un assistente ogni quattro alunni minorati.
(3) Qualora in un plesso di scuola elementare o in una sede o in una sezione staccata di scuola di istruzione secondaria il numero degli alunni minorati sia complessivamente inferiore a quattro, è assegnata, in deroga a quanto disposto nei precedenti commi, una unità di personale assistente, purché tale necessità sia adeguatamente motivata dalla competente unità funzionale di zona del Servizio.
(4) Fatto salvo quanto previsto dal precedente secondo comma, sono assegnate due unità di personale assistente se in un plesso di scuola elementare o in una sede o in una sezione staccata di scuola di istruzione secondaria il numero degli alunni minorati è superiore a sei e inferiore a dodici.
(5) Sono assegnate tre unità di personale assistente nel caso in cui in un plesso di scuola elementare o in una sede o in una sezione staccata di scuola di istruzione secondaria il numero degli alunni minorati sia pari o superiore a dodici.
(6) In casi di eccezionale gravità, su segnalazione dell'unità funzionale provinciale del Servizio, è ammessa l'assegnazione di un'unità di personale assistente in rapporto a due alunni minorati.
(7) Tenuto conto di quanto previsto dal settimo comma dell'articolo 10 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per l'assegnazione alle scuole materne provinciali di ulteriore personale assistente, il quale deve essere in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65.