(1) L'assegnazione di assistenti alle scuole, agli istituti e ai centri e scuole di formazione e addestramento professionale, nonché di educatori nei convitti, è regolata dalle disposizioni contemplate nei seguenti articoli, sulla base dei programmi formulati, ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, dai consigli di circondario delle scuole materne, dagli ispettorati per la formazione professionale e dai consigli scolastici distrettuali.
(2) I programmi formulati dai consigli di circondario delle scuole materne e dai consigli scolastici distrettuali vengono trasmessi al competente Assessorato alla pubblica istruzione per il tramite della Sovrintendenza o della competente Intendenza scolastica. La Sovrintendenza o l'Intendenza scolastica competente esamina i programmi formulati ai sensi del precedente comma proponendo agli assessorati competenti un organico piano di interventi avuto riguardo alla possibilità di assegnare, ai sensi delle vigenti disposizioni, personale insegnante specializzato.
(3) Le attrezzature e il materiale didattico specializzato, compresi i necessari libri di testo, sono messi a disposizione gratuita degli alunni minorati delle scuole di ogni ordine e grado comprese le scuole professionali nella forma del comodato.