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In vigore al: 11/09/2012

c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 1980, n. 231)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65 - Provvidenze per assicurare il diritto allo studio ed interventi nel settore scolastico a favore di minori portatori di handicap

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1)

Pubblicato nel B.U. 23 settembre 1980, n. 48.

Art. 5 (Istituti specializzati)

(1) Nel caso in cui pervenga dall'unità funzionale di zona la segnalazione, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3, l'unità funzionale provinciale del Servizio, effettuate le necessarie indagini, decide sull'opportunità dell'avvio del minorato ad apposito istituto specializzato. La proposta di provvedimento del direttore del Servizio è notificata ai genitori dell'alunno e al direttore didattico competente. Acquisito entro dieci giorni dalla notifica l'assenso dei genitori, il Servizio provvede all'avvio del minore all'istituto specializzato.

(2) Il direttore didattico, trascorsi quindici giorni dalla notifica, in attesa dell'adozione del provvedimento definitivo decide l'esonero cautelativo dalla frequenza dell'alunno interessato.

(3) Contro la proposta di provvedimento di cui al precedente primo comma adottato dal direttore del Servizio, è ammesso entro dieci giorni dalla notifica, ricorso da parte dei legali rappresentanti dell'alunno alla Giunta provinciale. La Giunta provinciale nomina una commissione presieduta dal medico provinciale e composta ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 22 dicembre 1976, n. 1518. In base agli esiti della commissione, la Giunta provinciale adotta i provvedimenti definitivi.

(4) L'unità funzionale del Servizio propone ai competenti assessori alla pubblica istruzione, l'istituzione, ai sensi delle vigenti disposizioni, di apposite classi specializzate di scuola elementare. Il Servizio concorre alla conduzione di tali classi ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65.

(5) Nel caso in cui l'istituzione delle classi specializzate non sia possibile per la mancanza di posti in organico o di apposito personale insegnante, per la gravità delle minorazioni riscontrate o per l'impossibilità d'avvio degli alunni interessati ad altri istituti esistenti anche al di fuori del territorio provinciale, il Servizio è tenuto comunque ad assicurare a detti alunni l'attività educativa ai sensi della lettera c) del secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65. Qualora si verifichino congiuntamente le situazioni di cui sopra, il direttore didattico competente dispone l'esonero dell'alunno dall'obbligo scolastico.

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