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In vigore al: 11/09/2012

c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 1980, n. 231)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65 - Provvidenze per assicurare il diritto allo studio ed interventi nel settore scolastico a favore di minori portatori di handicap

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1)

Pubblicato nel B.U. 23 settembre 1980, n. 48.

Art. 1 (Avvio dei bambini minorati nelle sezioni comuni, integrate o speciali di scuola materna)

(1) I bambini iscritti alle scuole materne provinciali ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, che presentano anomalie o anormalità somatico-psichiche tali da far supporre che non possano frequentare autonomamente una sezione comune di scuola materna, vengono segnalati, sentita la famiglia, dalla rispettiva insegnante o dal medico scolastico o dal medico di base competente per territorio, al direttore della scuola. La segnalazione è accompagnata da una relazione concernente fatti, osservazioni ed ogni eventuale altra ulteriore documentazione. Nella segnalazione scritta devono venir indicati i motivi per cui si ritiene che il bambino sia bisognoso di interventi specifici e appropriati.

(2) Il direttore di scuola materna, sentito il medico scolastico o il medico di base, trasmette la segnalazione all'unità funzionale di zona del Servizio provinciale socio-sanitario e riabilitativo a favore dei minorati. L'apposita équipe di detta unità accerta, con il consenso dei genitori o dei legali rappresentanti, la condizione personale e ambientale del bambino segnalato attraverso opportune indagini concordate preventivamente nei modi e nei tempi col direttore della scuola.

(3) L'unità funzionale di zona del Servizio, condotti i necessari accertamenti attraverso l' équipe di cui al comma precedente, indica al direttore e all'insegnante di scuola materna gli interventi specifici necessari per il più adeguato inserimento del bambino nella scuola. Qualora si manifesti opportuno che non possa frequentare la sezione a cui era stato iscritto, il bambino è accolto in una sezione integrata o in una sezione speciale, a seconda delle caratteristiche o della gravità delle minorazioni che sono state accertate.

(4) L'avvio avviene, di norma, nella medesima scuola alla quale i bambini sono iscritti. A tal fine, se del caso, nell'ambito della medesima scuola sono istituite, ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, le necessarie sezioni speciali o integrate. Qualora non fosse possibile istituire nell'ambito della scuola materna alla quale i bambini sono iscritti le necessarie sezioni integrate o speciali, gli stessi sono accolti, sentiti i genitori o i legali rappresentanti e il competente comitato, nella scuola materna più vicina e appartenente di norma al medesimo circolo, che sia in grado di offrire le necessarie sezioni di cui sopra.

(5) Il competente direttore di scuola materna adotta i necessari provvedimenti, ne dà comunicazione al Servizio e ai genitori interessati o ai legali rappresentanti del bambino.

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