Pubblicato nel B.U. 27 novembre 1979, n. 59.
(1) Al termine del corso gli allievi devono sostenere l'esame finale, che verte su tutte le materie d'insegnamento, davanti alla commissione esaminatrice nominata dalla Giunta provinciale e composta:
Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione provinciale.
(2) Sono ammessi agli esami finali solo gli allievi che abbiano ottenuto nello scrutinio finale la media almeno di sei decimi.
(3) Gli esami finali consistono in una prova pratica e in una prova orale.