Pubblicato nel B.U. 27 novembre 1979, n. 59.
(1) Il corso di cui all'articolo precedente sarà gestito dalla Giunta provinciale, avvalendosi, per l'insegnamento pratico, delle strutture addette alla formazione ed istruzione professionale. L'insegnamento può essere impartito anche in corso serale.
(2) Il corso è sottoposto alla vigilanza dell'Assessore provinciale alla Sanità che la esercita tramite il Medico Provinciale o altro funzionario medico appositamente incaricato.
(3) Il direttore del corso e il corpo insegnante sono nominati e, ove necessario, incaricati dalla Giunta provinciale. A tale personale è corrisposto il compenso orario previsto rispettivamente per la direzione e per l'insegnamento presso analoghe scuole e corsi gestiti da enti ospedalieri.