Pubblicato nel B.U. 27 novembre 1979, n. 59.
(1) Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, l'insegnamento teorico nelle materie sanitarie può essere completato, ove necessario, attraverso la frequenza di un corso tenuto nell'ambito del Servizio Sanitario sul territorio nazionale. 3)
L'art. 12 è stato aggiunto con D.P.G.P. 13 giugno 1984, n. 13.