Pubblicato nel B.U. 27 novembre 1979, n. 59.
(1) L'attestato di qualifica di calzolaio ortopedico abilita, oltre che anche all'esercizio dell'attività artigiana a norma della legge provinciale, alle seguenti ulteriori mansioni:
(2) L'applicazione delle scarpe ortopediche allestite a norma del presente articolo può essere eseguita dal calzolaio ortopedico soltanto previo collaudo del medico che le abbia prescritte, risultante o dalla presenza di quest'ultimo all'atto dell'applicazione o dal rilascio di una sua dichiarazione scritta.
(3) Per quanto non disposto dal presente regolamento in merito alla vigilanza sanitaria sull'attività di calzolaio ortopedico, si applicano, per quanto applicabili, le disposizioni relative all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dalla legge.