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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 81)
Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sulle Comunità montane

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1)

Pubblicato nel B.U. 4 luglio 1978, n. 33.

Art. 7 (Art 4, L.P. n. 43/1975 )

(1) Qualora nel periodo intercorrente tra la concessione del contributo e l'ultimazione di opere di miglioramento fondiario per le quali siano stati concessi contributi previsti dalla legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, o dalla legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, si verificano aumenti di costo superiori al 10% della spesa ammessa, per l'importo eccedente detto 10% può essere concesso un contributo integrativo previa verifica dell'aumento dei costi da parte del funzionario incaricato dell'accertamento di regolare esecuzione dei lavori.