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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 281)
Regolamento per la disciplina della formazione di tecnici di laboratorio 2) e dei terapisti della riabilitazione

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1)

Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1979, n. 25.

2)

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22, nel testo tedesco di ogni articolo di questo decreto la dizione "Labortechniker" è sostituita con la dizione "medizinisch-technische Assistenten".

Art. 25 (Consiglio direttivo)

(1) La direzione didattica della scuola è affidata ad un consiglio direttivo composto da:

  1. il direttore del corso, con funzioni di presidente;
  2. un funzionario dell'ufficio provinciale per la formazione del personale sanitario e per l'educazione sanitaria, designato dal competente assessore provinciale;
  3. un rappresentante dell'ente eventualmente incaricato della gestione della scuola;
  4. un istruttore didattico.

(2) Il consiglio direttivo è convocato periodicamente dal direttore della scuola e alle sue riunioni prendono parte, con diritto di voto consultivo, i docenti di volta in volta interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

(3) Il consiglio direttivo:

  1. sceglie il corpo docente;
  2. determina le sedi e le modalità di espletamento del tirocinio;
  3. determina gli orari per l'insegnamento teorico e per il tirocinio pratico;
  4. formula proposte di carattere organizzativo-didattico;
  5. esclude gli allievi dalla scuola e adotta gli altri provvedimenti disciplinari;
  6. adotta ogni altro provvedimento di natura programmatica, organizzativa e didattica, che non rientri nelle esclusive competenze della direzione o attenga alla gestione amministrativo-contabile;
  7. riconosce, in base ad idonea documentazione, utili, ai fini della frequenza della scuola, periodi di formazione svolti presso altre scuole sanitarie.

(4) La direzione didattica delibera a maggioranza di voti espressi dai membri effettivi.11)

11)

L'art. 25 è stato aggiunto dall'art. 6 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22.

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