Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1979, n. 25.
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22, nel testo tedesco di ogni articolo di questo decreto la dizione "Labortechniker" è sostituita con la dizione "medizinisch-technische Assistenten".
(1) La formazione nelle scuole per terapisti della riabilitazione è rivolta all'insegnamento delle tecniche di riabilitazione motoria e riabilitazione funzionale, attraverso la chinesiterapia, la meccanoterapia e i vari trattamenti elettroterapici tra i quali la termoterapia, l'idroterapia, la balneoterapia, la fototerapia compresa la fisioterapia, la massoterapia e l'ultrasuonoterapia.