Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1979, n. 25.
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22, nel testo tedesco di ogni articolo di questo decreto la dizione "Labortechniker" è sostituita con la dizione "medizinisch-technische Assistenten".
(1) La scuola per tecnici di laboratorio ha la durata di tre anni. Ciascun corso prevede 3450 ore di insegnamento, esclusa la seconda lingua, di cui 1700 ore di tirocinio pratico e 1750 ore di insegnamento teorico.
(2) Le materie di insegnamento sono le seguenti:
L'art. 16 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22.