Pubblicato nel B.U. 22 agosto 1978, n. 41.
(1) In caso di interventi di risanamento ai sensi dell'articolo 8, lettera c) della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, che comportino aumento della superficie utile di calpestio e mutamento di destinazione d'uso il contributo di concessione è dovuto per la cubatura riguardante la superficie utile di calpestio che supera quella preesistente, salvo il recupero a scopo abitativo di vani esistenti nella stessa casa di abitazione.