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In vigore al: 11/09/2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 settembre 1977, n. 441)
1° regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, concernente: "Ordinamento delle organizzazioni turistiche, delega funzioni alle comunità comprensoriali, istituzione degli organi consultivi nella materia del turismo e soppressione dell'Ente provinciale per il turismo"

1)

Pubblicato nel B. U. 2 novembre 1977, n. 53, Suppl. Ord. n. 2.

Articolo unico

Ai sensi dell'articolo 16, lettera d) della legge provinciale, lo statuto da adottarsi dalle associazioni turistiche dovrà conformarsi allo statuto tipo di cui all'allegato del presente regolamento.

Allegato
al 1° regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA ................................

Art. 1 (Denominazione e sede)

Viene costituita un'associazione turistica con la denominazione "associazione turistica.............................." e con la denominazione tedesca "Verkehrsverband...................................". L'associazione turistica svolge la sua attività nel territorio del Comune (dei Comuni) di.............................. ed ha sede in..............................

Art. 2 (Finalità dell'associazione)

Allo scopo di valorizzare e promuovere il turismo nel territorio del Comune (dei Comuni) di l'associazione turistica si propone di svolgere i seguenti compiti:

  • a)  istituire e gestire servizi di informazione e di assistenza turistica;
  • b)  promuovere ed attuare manifestazioni ed altre iniziative di interesse turistico;
  • c)  svolgere attività propagandistiche e promozionali;
  • d)  salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e storico;
  • e)  realizzare e gestire attrezzature e servizi di interesse turistico;
  • f)  collaborare con altre organizzazioni turistiche, enti ed associazioni, con il Comune e le autorità provinciali per la realizzazione di iniziative di interesse turistico;
  • g)  svolgere i compiti demandati dall' autorità comunale e provinciale utilizzando i mezzi finanziari che di volta in volta detti enti metteranno a disposizione.

L'associazione turistica non persegue alcuna finalità di lucro.

Art. 3 (Durata ed esercizio finanziario)

L'associazione viene costituita a tempo indeterminato.

L'esercizio finanziario dell'associazione coincide con l'anno solare.

Art. 4 (Entrate)

Le entrate sono costituite:

  • -  dalle annuali quote associative;
  • -  da contributi e sussidi di enti, associazioni e privati;
  • -  dalla quota spettante dell' imposta di soggiorno
  • -  da proventi patrimoniali;
  • -  da proventi di manifestazioni e di attività di gestione;
  • -  da eventuali donazioni e lasciti.

Art. 5 (Soci)

Possono divenire membri dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche interessate alle finalità della stessa e che la sostengono con attiva collaborazione.

Si distinguono:

  • a)  soci ordinari
  • b)  soci onorari

Sono soci ordinari tutte le persone ammesse ai sensi dell'articolo 6 e che figurano nell'elenco dei soci.

Possono essere nominati soci onorari le persone che si siano distinte con prestazioni particolarmente meritevoli per le finalità dell'associazione e per lo sviluppo turistico della località. La qualità di socio onorario è conferita con deliberazione unanime del Consiglio direttivo. I soci onorari godono degli stessi diritti dei soci ordinari.

Art. 6 (Ammissione dei soci)

Per ottenere la qualità di socio è necessaria una richiesta scritta con precisa indicazione dei dati personali, la quale è da ritenersi accolta, se entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, non venga data risposta negativa da parte del Consiglio direttivo. Il diniego deve essere motivato e comunicato per iscritto.

Art. 7 (Diritti e doveri dei soci)

Ogni socio ha il diritto:

  • -  di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee generali e di presentare mozioni;
  • -  di elettorato attivo e passivo.

Ogni socio ha il dovere:

  • -  di rispettare le norme dello statuto e le deliberazioni dell' assemblea generale;
  • -  di promuovere per quanto possibile le finalità dell' associazione;
  • -  di versare nei termini la quota associativa annua nell' importo stabilito dall'assemblea generale.

Art. 8 (Cessazione della qualità di socio)

La qualità di socio ha termine:

  • -  per decesso;
  • -  per recesso o rinuncia;
  • -  per espulsione a causa del mancato versamento della quota associativa o di gravi violazioni delle norme dello statuto;
  • -  per scioglimento dell' associazione.

Il recesso volontario dovrà essere comunicato all'ufficio dell'associazione per mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima del termine dell'esercizio finanziario, altrimenti ha effetto solo con la fine dell'anno successivo.

L'espulsione del socio ha luogo con deliberazione motivata dell'assemblea generale. Contro la decisione dell'assemblea generale l'interessato può ricorrere al collegio arbitrale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il collegio arbitrale di massima decide in via definitiva entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso, salvo la possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata la deliberazione di espulsione.

Il socio uscente non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 9 (Organi)

Sono organi dell'associazione turistica: - l'assemblea generale

  • -  il consiglio direttivo
  • -  il presidente
  • -  il collegio dei revisori
  • -  il collegio arbitrale

Art. 10 (L'assemblea generale)

L'assemblea generale, regolarmente riunita, rappresenta la totalità dei soci. Le deliberazioni, adottate in conformità alle leggi ed allo statuto, obbligano tutti i soci. All'assemblea generale possono partecipare tutti i soci dell'associazione. Hanno diritto al voto solo i soci che abbiano versato per intero la prescritta quota associativa almeno 8 giorni prima del giorno di riunione dell'assemblea e che siano soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un voto e, con relativa delega scritta, può rappresentare un socio assente.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno ed è competente per:

  • a)  approvare le direttive, per il conseguimento delle finalità dell' associazione;
  • b)  eleggere il consiglio direttivo, il collegio arbitrale ed il collegio dei revisori;
  • c)  approvare la relazione, il conto consuntivo ed il bilancio di previsione annuali;
  • d)  tutte le questioni che vengano sottoposte per la decisione dal consiglio direttivo o dai soci;
  • e)  determinare la quota associativa annua;
  • f)  espulsione di soci.

L'assemblea straordinaria è competente per:

  • a)  modificare lo statuto;
  • b)  lo scioglimento dell' associazione;
  • c)  nomina e revoca dei liquidatori.

L'assemblea è convocata dal presidente. L'assemblea deve essere convocata dietro richiesta della maggioranza del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci. L'assemblea deve essere convocata per iscritto almeno 8 giorni prima della data fissata con comunicazione dell'ordine del giorno, luogo ed ora.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione che può essere indetta un'ora dopo e che deve essere menzionata nell'invito alla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti e rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni concernenti la modificazione dello statuto è necessario il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di tre quarti dei soci.

Deliberazioni concernenti persone, o per le quali sia fatta richiesta da almeno un quarto dei presenti sono adottate a scrutinio segreto; tutte le altre per alzata di mano. Le elezioni di principio si svolgono a scrutinio segreto.

Di ogni assemblea deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale delle elezioni deve essere sottoscritto dagli scrutatori.

Art. 11 (Il consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è formato da (almeno sette e al massimo quindici) membri eletti dall'assemblea generale a maggioranza semplice per la durata di quattro anni. Sono consentiti fino a tre voti preferenziali. Del consiglio direttivo fanno inoltre parte di diritto il sindaco o un assessore comunale da lui delegato nonché il capo del gruppo locale dell'unione albergatori e pubblici esercenti dell'Alto Adige. Almeno un terzo dei rimanenti membri del consiglio direttivo devono essere imprenditori alberghieri. Saranno pure considerate altre categorie economiche interessate al turismo.

Le frazioni del comune dovranno essere rappresentate nel consiglio direttivo in proporzione alla loro importanza turistica ed al numero dei soci. I membri del consiglio direttivo uscenti per qualsiasi motivo verranno sostituiti, fino ad un massimo di quattro, con quelle persone che nelle elezioni figurano immediatamente dopo i membri eletti, altrimenti dovranno essere indette nuove elezioni.

Il consiglio direttivo elegge, nel proprio seno, il presidente ed il vicepresidente.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere indette almeno tre giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno ed hanno luogo ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario oppure quando sia richiesto da almeno un terzo dei membri del consiglio direttivo. In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere anche convocato, se vi sia relativo invito almeno 24 ore prima.

Il consiglio direttivo adotta le proprie deliberazioni con maggioranza relativa alla presenza di almeno la metà dei membri. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Delle riunioni del consiglio direttivo è redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 12 (Compiti del consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

  • a)  amministra l' associazione;
  • b)  elegge il presidente ed il vicepresidente;
  • c)  decide sull' ammissione di soci e sulla nomina di soci onorari;
  • d)  predispone il conto consuntivo ed il bilancio di previsione;
  • e)  elabora proposte e mozioni all' assemblea generale;
  • f)  assume il personale;
  • g)  emana le direttive per la conduzione dell' ufficio;
  • h)  delibera tutte le questioni non riservate all' assemblea generale.

Art. 13 (Il presidente)

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo, con la presenza di almeno due terzi dei membri e con la maggioranza assoluta dei presenti, per la durata di 4 anni. Con la stessa procedura è eletto anche il vicepresidente, che in caso di impedimento od assenza sostituisce il presidente in tutte le funzioni.

Il presidente rappresenta l'associazione in giudizio e nei confronti di terzi. Egli convoca il consiglio direttivo e l'assemblea generale e lì presiede.

Art. 14 (Il collegio dei revisori dei conti)

Il collegio dei revisori dei conti è composto di 3 membri designati per la durata di quattro anni. Due membri sono eletti dall'assemblea generale, il terzo membro, che funge da presidente, è nominato dal competente gruppo (gruppi) locale dell'Unione albergatori e pubblici esercenti. I revisori dei conti non devono essere necessariamente soci dell'associazione e possono partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio direttivo.

Essi devono controllare la regolare tenuta dei libri contabili e del servizio di cassa, devono esaminare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e predisporre una relazione scritta per l'assemblea generale.

Art. 15 (Il collegio arbitrale)

Il collegio arbitrale è composto da 3 membri nominati dall'assemblea generale per la durata di 4 anni. Due membri sono eletti dall'assemblea generale, il terzo membro è nominato dal competente gruppo (gruppi) locale dell'Unione albergatori e pubblici esercenti.

Esso ha il compito di dirimere le controversie tra i soci o tra il consiglio direttivo e i soci. Delle udienze deve essere redatto un verbale.

Le sue decisioni sono definitive e devono essere notificate per iscritto alle parti entro 60 giorni dal ricorso.

Art. 16 (Scioglimento dell'associazione)

L'assemblea generale che delibera lo scioglimento dell'associazione, nomina uno o più liquidatori, che hanno da svolgere tutte le incombenze connesse con lo scioglimento. In caso di scioglimento dell'associazione o di cancellazione della stessa dall'elenco di cui all'articolo 15 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, il patrimonio dell'associazione è destinato al comune (i) competente per territorio con la condizione che debba essere devoluto all'ente turistico che eventualmente succederà.

Art. 17 (Norma finale)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge di volta in volta applicabili.

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