Pubblicato nel B.U. 2 agosto 1977, n. 38.
(1) Nel sottotetto abitabile l'altezza interna utile riferita alla metà dell'area del pavimento dei singoli vani deve essere di almeno 2,40 m ferma restando la superficie minima di cui all'articolo 3.
(2) L'altezza minima non può essere inferiore a 1,50 m.