Pubblicato nel B.U. 2 agosto 1977, n. 38.
(1) In deroga all’articolo 2, commi 1 e 2, negli esercizi ricettivi di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, ogni camera o unità abitativa che presenta una superficie minima di 30 mq, può disporre, per l’alloggio di bambini fino ai 14 anni di età, di una camera da letto accessoria, accessibile esclusivamente dall’interno della rispettiva camera o unità abitativa.3)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 24 marzo 2009, n. 15.