Pubblicato nel B.U. 2 agosto 1977, n. 38.
(1) L'altezza minima interna, utile nei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,60 m, riducibili a 2,40 m per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
(2) Nei comuni montani al di sopra di 500 m sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a 2,40 m.2)
L'art. 1 è stato sostituito dall'articolo unico del D.P.G.P. 14 luglio 1999, n. 40.