Pubblicato nel B.U. 10 maggio 1977, n. 24.
(1) Il territorio provinciale è suddiviso provvisoriamente, ai fini di cui all'articolo 2 della legge, in attesa dell'istituzione del servizio sanitario provinciale, nei settori territoriali composti come descritto nell'allegato a), ciascuno dei quali è affidato ad una delle équipes di cui all'articolo 1 della legge.
(2) Più settori possono essere affidati ad una unica équipe.
(3) Con delibera della Giunta provinciale saranno stabiliti la composizione della équipe, i relativi settori e medici responsabili, seguendo criteri di continuità territoriale e di adeguatezza del rapporto fra popolazione, estensione del territorio e consistenza del personale.