Pubblicato nel B.U. 10 maggio 1977, n. 24.
(1) Gli operatori sociali di cui al IV comma dell'articolo 8 della legge coadiuvano nelle attività di tipo ergoterapico, di riqualificazione professionale e riabilitazione degli assistiti, collaborano con gli altri membri del personale dei centri, prestandosi all'occorrenza a svolgere mansioni che, pur rimanendo nell'ambito delle loro capacità ed attitudini, non siano specificamente quelle sopraddette.