Pubblicato nel B.U. 10 maggio 1977, n. 24.
(1) Nell'ambito di ciascuna équipe ogni medico ha la responsabilità specifica del trattamento medico-terapeutico, si consulta, in riunioni regolari, con gli altri membri della équipe per le decisioni che riguardano l'attività comune, e collabora con tutto il personale (sia come consulente che come operatore diretto) per tutti gli interventi necessari o utili in relazione all'attività dell' équipe.
(2) Esercitano le attribuzioni previste dall'articolo 7 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128. 4)
(3) Con provvedimento dell'amministrazione vengono approvati i piani di lavoro e gli orari dei medici che svolgono il servizio a tempo definito, a sensi dell'articolo 20 della legge. 4)
Aggiunto dal D.P.G.P. 16 gennaio 1979, n. 3.