Pubblicato nel B.U. 26 ottobre 1976, n. 46.
(1) È fatto obbligo al paziente e al suo assistente di attendere ai trattamenti dialitici con la più scrupolosa osservanza delle tecniche apprese durante il corso, del programma e delle variazioni di esso determinati ai sensi dell'articolo 13, delle istruzioni conseguenti ai controlli tecnico-clinici di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) dell'articolo 13, secondo comma e delle norme del presente regolamento.