Pubblicato nel B.U. 26 ottobre 1976, n. 46.
(1) L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente articolo per il paziente ed il suo assistente, costituisce titolo alla esecuzione della dialisi domiciliare con l'assistenza del Servizio emodialisi presso il quale è stato effettuato il corso di addestramento, salve le prescrizioni di cui agli articoli seguenti.
(2) Il dirigente del Servizio emodialisi procede alla revoca dell'autorizzazione, in pendenza del trattamento dialitico domiciliare, informandone la commissione di cui all'articolo 7:
(3) Comporta in ogni caso revoca dell'autorizzazione il trasferimento domiciliare del paziente, che sia incompatibile con le necessità tecnicoorganizzative relative all'assistenza da parte del servizio, salvo l'omologazione dell'autorizzazione da parte di altro Servizio emodialisi autorizzato ai sensi dell'articolo 3.