Pubblicato nel B.U. 27 luglio 1976, n. 32.
(1) La localizzazione dell'asilo nido dovrà tener conto del suo inserimento nel quartiere o nel nucleo abitato e in particolare:
(2) L'asilo nido deve essere ubicato:
(1) L'impianto degli asili nido potrà avvenire in:
(2) Dovrà comunque essere assicurata un'area esterna di esclusiva pertinenza dell'asilo nido; l'area dovrà risultare, anche solo parzialmente, soleggiata e dotata di alberature ed attrezzature per la permanenza ed il gioco dei bambini.
(1) La struttura per asili nido dovrà comprendere almeno i seguenti ambienti, raggruppati in spazi funzionali ed autonomi:
(2) La struttura dovrà essere dotata di impianti di riscaldamento con produzione separata e continua di acqua calda.
(3) Per i nidi aggregati a scuole materne o ad altre idonee strutture già esistenti, i servizi medico-sanitari, di lavanderia e di cucina potranno essere comuni.
(1) In relazione alle fasi evolutive del bambino, dovranno essere previsti per ogni sezione di cui al presente regolamento, le seguenti articolazioni minime funzionali:
(1) Gli arredamenti e le finiture devono essere scelti con criteri di funzionalità, razionalità, adeguatezza ed igienicità e devono risultare dalla relazione tecnica.
(2) Ogni asilo nido deve essere dotato di un arredo in parte fisso ed in parte mobile, concepito in modo tale da renderlo adeguato alle diverse classi di età dei bambini ed alle diverse attività che sono svolte durante la giornata.
(3) L'arredo deve inoltre essere studiato in modo da costituire un facile strumento di apprendimento dell'uso dello spazio fisico e dei manufatti.
(4) Il materiale o i materiali prescelti devono essere lavorati in modo da ridurre al massimo rischi di urti o di lesioni.
(5) Gli impianti tecnologici di ventilazione e riscaldamento devono mantenere condizioni climatiche interne non innaturali rispetto a quelle esterne (escluso cioè il condizionamento totale).
(1) Spetta ai comuni o consorzi di comuni accertare la presenza dei requisiti di sicurezza dell'edificio e degli impianti, in particolare la conformità alle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano), per le reti di distribuzione elettrica e dei relativi apparecchi, alle norme di sicurezza per le centrali termiche emanate dal Ministero dell'Interno, Direzione generale servizi antincendi e della protezione civile nonché alle disposizioni vigenti per la protezione contro gli incendi e contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto e in edifici e locali chiusi di lavoro ( L.P. 4 giugno 1973, n. 12) nonché a quelle dell' E.N.P.I. (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni) in materia di prevenzione degli infortuni.
(2) Nell'impianto elettrico di competenza dell'asilo nido è da installare un dispositivo che preveda la caduta di tensione immediata nel caso di corto circuito che può essere provocato, ad esempio, da un uso improprio delle apparecchiature elettriche, quali prese, interruttori, da parte dei bambini.
(3) In alternativa devono essere installate apposite prese di sicurezza, oppure le prese sono da collocare in maniera tale da non poter essere raggiunte dai bambini.
(1) La superficie minima complessiva dell'area da riservare alla costruzione dell'asilo nido, che non può mai essere inferiore ai mq. 1.200, è fissata in minimo di mq. 35 per ogni posto-bambino per una capienza compresa fra i 15 e i 40 posti e in mq. 30 per posto-bambino per una capienza compresa fra i 41 e i 60 posti; in questo secondo caso l'area non può essere comunque di superficie inferiore ai mq. 1.800.
(2) L'area coperta dagli edifici non deve essere superiore al 40% dell'area totale riservata all'asilo nido.
(1) Per la localizzazione di asili nido nei centri storici per gli spazi esterni è richiesta una superficie di almeno mq. 12 per posto-bambino.
(2) Per il riattamento di edifici da adibire ad asili nido al di fuori di centri storici, la superficie di spazio esterno disponibile deve essere almeno di mq. 30 per posto-bambino.
(3) Nel caso di ristrutturazione di locali di stabili già esistenti e ciò nel caso di interventi suppletivi a situazioni urbanistiche ed edilizie carenti, al fine di ottenere uno standard globale soddisfacente, la ristrutturazione deve rispettare i seguenti criteri:
(1) Lo spazio interno non potrà essere inferiore ad una superficie utile netta di mq. 9,5 per bambino.
(2) L'altezza interna dei locali deve essere almeno di ml. 3, salvo particolari casi (zone di montagna, locali riadattati ecc.).
(3) L'altezza minima non deve essere comunque inferiore a m. 2,50.
(1) Il regolamento comunale o consorziale deve prevedere tra i compiti del Comitato di Gestione i seguenti:
(1) Il comitato di gestione può infine assumere iniziative proprie e fare proposte in merito ai programmi di sviluppo organico degli asili nido, nonché sui metodi educativi.
(2) Per una gestione qualificata del servizio è prevista la più ampia partecipazione delle famiglie, degli operatori e dei cittadini del territorio, attraverso le opportune forme assembleari.
(3) Nelle assemblee dei genitori si potrà:
(1) È fatto obbligo ai comuni o ai consorzi di comuni provvedere all'assicurazione infortuni, invalidità permanente e temporanea e morte per tutti i bambini accolti all'asilo nido durante il periodo che va dall'affidamento da parte della famiglia all'atto della riconsegna alla famiglia stessa.
(1) Per l'ubicazione degli asili nido in apposite aree, in complessi scolastici con particolare riferimento alle scuole materne ed in edifici adatti allo scopo devono essere rispettate le norme igieniche vigenti.
(2) Sono da rispettare in particolare le seguenti condizioni igieniche:
(1) Il contributo di gestione previsto dallo Stato sarà erogato a quei comuni o consorzi di comuni ai quali è già stato erogato il contributo alle spese relative alla costruzione.
(2) Eventuali quote di contributi integrativi previsti dalle leggi della Provincia saranno erogati ai comuni o consorzi di comuni, gestori di asili nido, in base ad una graduatoria stabilita annualmente dalla Giunta provinciale seguendo i seguenti criteri:
(1) Le famiglie utenti del servizio asili nido partecipano ai relativi costi nella misura risultante dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. 2)
(2) L'ente gestore del servizio determina la tariffa minima e massima a carico delle famiglie utenti del servizio; la tariffa minima non può essere inferiore ad Euro 0,50 all'ora o ad Euro 80,00 al mese e quella massima può coincidere con il costo pieno del servizio. 3)
(3) La tariffa minima di cui al comma 2 è annualmente aggiornata dalla Giunta provinciale in relazione alle variazioni in aumento dell'indice dei prezzi al consumo, accertate nel territorio provinciale per le famiglie degli operai e impiegati e riferite ai dodici mesi anteriori al 1° luglio di ogni anno. 2)
L'art. 14/bis, commi 1 e 3, è stato inserito dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 5 marzo 2008, n. 10.
L'art. 14/bis, comma 2, è stato inserito dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 5 marzo 2008, n. 10.
(1) Il vincolo ventennale di destinazione di cui all'articolo 9 della L.P. 8 novembre 1974, n. 26 "Asili nido" è annotato sulla base della delibera della Giunta provinciale con la quale viene concesso il contributo di costruzione o riattamento dell'asilo nido.
(1) L'unità minima funzionale è fissata nella misura di 15 posti-bambino. Per ciascuna unità minima funzionale sarà erogato il contributo previsto dalla legge, il quale verrà dunque assegnato tante volte quante saranno le unità minime funzionali.
(1) Nei regolamenti comunali o consorziali di cui all'articolo 13 della L.P. 8 novembre 1974, n. 26 "Asili Nido" può essere consentita l'ammissione all'asilo nido anche a bambini il cui nucleo familiare risieda o dimori abitualmente in altro comune rispetto a quello dove è situato l'asilo nido.
(1) Nelle località in cui il numero dei potenziali utenti sia inferiore a 15 potranno costruirsi o essere riattati dei micro nidi.
(2) Le sezioni nel micro nido potranno essere inferiori a quelle previste dall'articolo 3 del presente regolamento.
(3) Anche gli spazi previsti dall'articolo 4 potranno essere minori rispetto a quelli per gli asili nido, in proporzione al numero dei bambini ammessi al servizio.
(4) Gli standards minimi di idoneità per la costruzione e il riattamento del micro nido saranno ridotti in misura proporzionale rispetto agli standards previsti per gli asili nido.
(5) Lo standard minimo interno dovrà essere uguale a quello previsto dall'articolo 9 del presente regolamento.
(1) Nei casi in cui manchi il servizio dell'asilo nido o micro nido la madre può affidare il figlio a una famiglia o a una persona singola, capaci di assicurare l'educazione e il trattamento del bambino.
(2) Gli affidatari potranno condurre il servizio nella loro abitazione che dovrà essere adatta ad accogliere un'utenza non superiore alle 4 unità.
(3) Essi potranno altresì fruire delle forme di assistenza sanitaria e pediatrica previste per gli asili nido.
(4) Per la gestione di questa particolare struttura sono previste per le madri che ne facciano domanda alla Provincia eventuali quote di contributi, a seconda della condizione della famiglia affidante.
(1) La Provincia organizza ogni anno corsi di preparazione e di aggiornamento per gli operatori sociali negli asili nido.
(2) Detti corsi si articolano in lezioni teoriche e pratiche. Le lezioni teoriche vengono tenute una volta al mese per la durata di almeno 6 mesi. Le lezioni pratiche si effettueranno nell'ambito di un asilo nido, nei reparti ospedalieri, nella sede dell'IPAI ed in altri istituti specializzati nell'assistenza all'infanzia.
(1) Il numero minimo e massimo degli operatori sociali ammissibili ad un corso è fissato rispettivamente in 10 e 40.
(1) Ai corsi sono ammessi operatori sociali di ambo i sessi in possesso del diploma di:
(2) Anche per il personale ausiliario si effettueranno dei corsi di aggiornamento.
(1) I programmi devono tener conto:
(1) Alla fine di ogni corso verrà rilasciato da parte della Provincia un certificato di frequenza a coloro che hanno partecipato ad almeno il 90% delle lezioni teoriche e a tutte le lezioni pratiche.
(1) I corsi hanno quale finalità primaria il costante aggiornamento da parte degli operatori sociali della prima infanzia, in modo che siano in grado di rispondere all'intero arco di bisogno dell'età compresa tra 0 e 3 anni, di collaborare con le famiglie e partecipare attivamente alla gestione sociale dell'asilo nido.