(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare le provvidenze sottoelencate secondo criteri da stabilirsi con propria deliberazione, sentito il comitato degli Assessori, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, integrato da 5 rappresentanti dei datori di lavoro e cinque rappresentanti dei prestatori di opera, proposti dalle rispettive organizzazioni di categoria più rappresentative nell'ambito provinciale; ciascun gruppo di cinque rappresentanti sarà composto da un rappresentante del settore industria, uno dell'artigianato, uno del commercio, uno del settore turistico-alberghiero e uno dell'agricoltura3) :
- sussidi ad apprendisti. Tali sussidi possono essere erogati solo ai residenti in provincia di Bolzano e sono assegnati, tenuto conto del punteggio attribuito ai singoli richiedenti, sulla base dei seguenti criteri principali:
- condizioni economiche familiari, limite massimo punti 60;
- lontananza dalla famiglia, limite massimo punti 40;
- contributo a frequentanti scuole professionali e corsi in vista dell'acquisizione della formazione di base, con sede anche fuori del territorio provinciale o nazionale, intesi a coprire in tutto o in parte le spese di frequenza, nonché di vitto ed alloggio. Qualora i frequentanti un corso vivano nella famiglia di appartenenza, possono ottenere un sussidio;
- assegni a frequentanti corsi di formazione professionale destinati alla promozione sul lavoro o alla riconversione, considerando in particolar modo i disoccupati, gli emigrati già residenti in provincia di Bolzano, che desiderano fare ritorno in patria, e coloro che devono interrompere il rapporto di lavoro per poter frequentare il corso;
- rimborso totale o parziale delle spese di viaggio alla e dalla sede di formazione professionale agli apprendisti e ai frequentanti i corsi;
- contributi e premi per attività e prestazioni atte per meglio raggiungere le finalità delle leggi sulla formazione degli apprendisti e dei lavoratori;
- contributi sulle spese riguardanti i libri scolastici ed il materiale didattico per gli apprendisti ed i frequentanti i corsi;
- esenzione parziale o totale dal pagamento delle rette riguardanti il vitto e l'alloggio, nel caso in cui gli apprendisti ed i frequentanti le scuole ed i corsi fruiscano di mense, convitti ed istituti gestiti direttamente dalla Provincia;
- pagamento totale o parziale delle spese di frequenza, nonché di vitto ed alloggio, che i frequentanti scuole professionali ed i corsi, residenti in provincia di Bolzano, sostengono presso scuole, enti pubblici e morali, nonché associazioni o privati, con sede anche fuori dal territorio provinciale o nazionale;
- pagamento totale o parziale delle spese che scuole, enti pubblici e morali, nonché associazioni o privati sostengono per lo svolgimento di corsi di formazione professionale e/o per prestazione di vitto e alloggio a favore di frequentanti scuole e corsi di formazione professionale, residenti nella provincia di Bolzano.
(2) Per le finalità previste ai punti 8) e 9) del presente articolo, la Provincia può stipulare apposite convenzioni con le rispettive scuole, enti pubblici e morali, nonché associazioni o privati.