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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 491)
Testo Unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale: legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36, e legge provinciale 25 luglio 1975, n. 37

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1)

Pubblicato nel B.U. 7 gennaio 1976, n. 1.

Art. 3  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare le provvidenze sottoelencate secondo criteri da stabilirsi con propria deliberazione, sentito il comitato degli Assessori, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, integrato da 5 rappresentanti dei datori di lavoro e cinque rappresentanti dei prestatori di opera, proposti dalle rispettive organizzazioni di categoria più rappresentative nell'ambito provinciale; ciascun gruppo di cinque rappresentanti sarà composto da un rappresentante del settore industria, uno dell'artigianato, uno del commercio, uno del settore turistico-alberghiero e uno dell'agricoltura3) :

  1. sussidi ad apprendisti. Tali sussidi possono essere erogati solo ai residenti in provincia di Bolzano e sono assegnati, tenuto conto del punteggio attribuito ai singoli richiedenti, sulla base dei seguenti criteri principali:
    1. condizioni economiche familiari, limite massimo punti 60;
    2. lontananza dalla famiglia, limite massimo punti 40;
  2. contributo a frequentanti scuole professionali e corsi in vista dell'acquisizione della formazione di base, con sede anche fuori del territorio provinciale o nazionale, intesi a coprire in tutto o in parte le spese di frequenza, nonché di vitto ed alloggio. Qualora i frequentanti un corso vivano nella famiglia di appartenenza, possono ottenere un sussidio;
  3. assegni a frequentanti corsi di formazione professionale destinati alla promozione sul lavoro o alla riconversione, considerando in particolar modo i disoccupati, gli emigrati già residenti in provincia di Bolzano, che desiderano fare ritorno in patria, e coloro che devono interrompere il rapporto di lavoro per poter frequentare il corso;
  4. rimborso totale o parziale delle spese di viaggio alla e dalla sede di formazione professionale agli apprendisti e ai frequentanti i corsi;
  5. contributi e premi per attività e prestazioni atte per meglio raggiungere le finalità delle leggi sulla formazione degli apprendisti e dei lavoratori;
  6. contributi sulle spese riguardanti i libri scolastici ed il materiale didattico per gli apprendisti ed i frequentanti i corsi;
  7. esenzione parziale o totale dal pagamento delle rette riguardanti il vitto e l'alloggio, nel caso in cui gli apprendisti ed i frequentanti le scuole ed i corsi fruiscano di mense, convitti ed istituti gestiti direttamente dalla Provincia;
  8. pagamento totale o parziale delle spese di frequenza, nonché di vitto ed alloggio, che i frequentanti scuole professionali ed i corsi, residenti in provincia di Bolzano, sostengono presso scuole, enti pubblici e morali, nonché associazioni o privati, con sede anche fuori dal territorio provinciale o nazionale;
  9. pagamento totale o parziale delle spese che scuole, enti pubblici e morali, nonché associazioni o privati sostengono per lo svolgimento di corsi di formazione professionale e/o per prestazione di vitto e alloggio a favore di frequentanti scuole e corsi di formazione professionale, residenti nella provincia di Bolzano.

(2) Per le finalità previste ai punti 8) e 9) del presente articolo, la Provincia può stipulare apposite convenzioni con le rispettive scuole, enti pubblici e morali, nonché associazioni o privati.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 298 del 04.07.2003 - Corsi di formazione professionale - finanziamento del Fondo Sociale Europeo - controversie tra direttori dei corsi e Provincia - giurisdizione A.G.O.
3)

Il comitato allargato degli assessori è stato soppresso dall'art. 14 della L.P. 12 novembre 1992, n. 40; vedi l'art. 6 della medesima legge provinciale.

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