Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1974, n. 18.
(1) Ferma restando la loro destinazione secondo l'articolo 9, 3° comma della legge, le case di riposo situate in località climatiche possono ospitare, per brevi soggiorni, gruppi di anziani provenienti da altre istituzioni o zone, purché non siano modificate in peggio le condizioni degli ospiti propri e siano garantite ai soggiornanti le prestazioni di cui al comma 4 del suddetto articolo 9.