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In vigore al: 11/09/2012

c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 171)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, per l'assistenza agli anziani

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1)

Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1974, n. 18.

Art. 6 (Forme di assistenza aperta)

(1) L'assistenza aperta, di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 8 della legge, può assumere, nei regolamenti degli enti gestori, una o più delle forme seguenti o altre analoghe:

  1. servizi di consulenza o mediazione, sia sotto forma di segretariato, sia sotto forma di visite a domicilio, sui problemi di natura generale, familiare, giuridica, dietetica, igienico-sanitaria, abitativa, ricreativa, ecc.;
  2. servizi di assistenza a carattere sanitario e sociale riguardanti:
    1. l'aiuto domestico e infermieristico a domicilio;
    2. il prelievo e la lavatura della biancheria;
    3. la fornitura di pasti caldi a domicilio o in locali di mensa;
    4. le prestazioni domiciliari ed ambulatoriali di pedicure, di assistenza per il bagno igienico e medicamentoso, di massaggi e fanghi;
    5. l'assistenza per la terapia occupazionale e di attivazione per la ginnastica medica;
    6. i soggiorni di vacanza e ferie;
  3. aiuti rivolti a favorire i contatti sociali attraverso: servizi di accompagnamento, la messa a disposizione di apparecchi radiotelevisivi, la fornitura di biglietti gratuiti per i mezzi di trasporto e per pubblici spettacoli, l'organizzazione di incontri sociali con offerte di tipo culturale, di tempo libero e di corsi di preparazione alla vecchiaia. Alcune forme di cui alla frase precedente possono essere attuate anche mediante la gestione di appositi centri diurni;
  4. aiuti di carattere personale, quali: l'assistenza nel disbrigo di corrispondenza privata o amministrativa, il prestito di libri e l'eventuale lettura, il collegamento alle linee telefoniche e a catene telefoniche, l'aiuto per la spesa domestica, il prestito di letti speciali d'ospedale, di lifters, di sedie a rotelle, ecc.
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