Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1974, n. 18.
(1) Gli enti gestori dell'assistenza agli anziani devono promuovere in favore dei propri ospiti o assistiti i provvedimenti di assistenza economica di cui all'articolo 8, 2° comma della legge, in quanto sussistano i presupposti legali, nonché ogni altro provvedimento assistenziale o previdenziale cui gli assistiti abbiano eventualmente titolo.