Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1974, n. 18.
(1) La deliberazione dell'ente pubblico gestore di servizi per anziani, con la quale viene stabilita una nuova retta e l'allegato calcolo per la determinazione di essa, deve essere trasmessa, per conoscenza, alla segretaria della commissione provinciale per l'assistenza agli anziani contemporaneamente all'invio di essa, per i provvedimenti di competenza, alla ripartizione provinciale degli enti locali.