Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1974, n. 18.
(1) Le visite periodiche alle istituzioni e ai servizi di assistenza a sensi dell'articolo 19 della legge devono essere effettuate con periodicità almeno biennale; deve essere presentata una relazione particolarmente motivata nel caso in cui venga proposta la revoca della dichiarazione di idoneità.