Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1974, n. 18.
(1) I servizi previsti dalla legge, per quanto predisposti in vista di bisogni frequentemente presenti nell'età avanzata, sono destinati alla generalità dei cittadini che possono trarne vantaggio in presenza di analoghe situazioni di bisogno.
(2) L'accesso ai servizi prescinde dalle condizioni economiche o sociali degli utenti, salvo rivalsa totale o parziale delle spese nei casi di accertata abbienza; in ogni caso la gratuità o la rivalsa non devono aver alcun peso nei criteri di precedenza per le ammissioni ai servizi.