Pubblicato nel B.U. 20 ottobre 1964, n. 45.
Ora L.P. 25 luglio 1970, n. 16.
Per centro abitato ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1957, n. 82), sulla tutela del paesaggio, è da intendere un raggruppamento di fabbricati in numero superiore a 25 che non presenti soluzione di continuità.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.