Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) I permessi sindacali retribuiti spettanti alle singole organizzazioni sindacali del personale di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere cumulati su richiesta, ed utilizzati tenendo conto delle esigenze di servizio e di quelle delle organizzazioni sindacali
(2) Le modalità di utilizzo dei permessi sindacali di cui al comma 1 vengono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con la rispettiva o, in caso di cumulo, le rispettive organizzazioni sindacali.