Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) L'assetto giuridico e retributivo del personale di cui all'articolo 1, comma 1, viene stabilito nella contrattazione di comparto, tenendo conto delle specificità della Sanità nonché dei principi desumibili dal contratto collettivo intercompartimentale, inclusa la progressione professionale, garantendo che il trattamento retributivo variabile venga collegato alla prestazione di plus orario e/o al raggiungimento di risultati preventivamente concordati secondo le modalità da stabilirsi a livello di comparto. Tali risultati fanno riferimento ad obiettivi concernenti la produttività complessiva, individuale e di gruppo, la qualità e l'efficienza dei servizi nonché il migliore utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali.