Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) Al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto o nell'anno precedente, presso gli enti di cui all'articolo 1 il servizio riconoscibile ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36, e ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27, è riconosciuto, ai fini della progressione giuridica ed economica, in sede di nomina in ruolo o di conseguimento dell'idoneità.