Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) Il trattamento di fine rapporto e la previdenza complementare volontaria vengono disciplinate in apposito contratto collettivo intercompartimentale, da stipularsi entro il mese di luglio del corrente anno e prevedendo in sede di prima applicazione, in quanto compatibile con la normativa del fondo di cui al comma 2, la decorrenza 1 luglio 1999.
(2) Al personale è comunque data fin d'ora la facoltà di preiscrizione al fondo previdenziale denominato "Laborfond".
(3) Le amministrazioni si impegnano di favorire la preiscrizione mettendo a disposizione a tal fine le proprie strutture.