Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) Al fine di garantire l'omogeneità del contratto intercompartimentale per tutto il personale interessato la parte pubblica provvede alla sottoscrizione dello stesso nonché dei contratti delle singole aree dopo aver sentite le rispettive delegazioni sindacali rappresentative sull'ipotesi di intesa intervenuta nell'ambito della contrattazione con l'altra delegazione sindacale. In caso di una disciplina differenziata per gli istituti contrattuali comuni viene riaperta la contrattazione intercompartimentale sui punti controversi del contratto già stipulato sull'altro tavolo di contrattazione.